Oggetto del Contratto.
Le presenti Condizioni Generali di Locazione e/o noleggio si applicano, senza eccezioni, a tutti i contratti di noleggio di beni e/o apparecchi, con i relativi manuali di uso ed imballi (qui di seguito anche definiti solo ‘beni’) finalizzati tra il Cliente e la A.M. Instruments Srl (qui di seguito anche solo definita ‘AM’) e sono da considerarsi prevalenti su qualsiasi condizione generale contraria stabilita dal Cliente. Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga agli articoli del presente accordo dovrà, in ogni caso, essere formulata per iscritto, a pena di nullità. Le presenti condizioni hanno ad oggetto la locazione e/o il noleggio da parte di AM al Cliente, di uno o più beni, espressamente concordati e descritti dalle parti nei termini di cui all’Ordine ed alla Conferma di Ordine finalizzati. Le parti concordano espressamente che le presenti Condizioni Generali di Locazione, unitamente all’Ordine e alla Conferma di Ordine costituiranno, a tutti gli effetti il contratto (qui di seguito anche ‘Contratto’). Le parti si danno atto altresì che ciascun Ordine e Conferma di Ordine, unitamente alle presenti Condizioni generali di Locazione dovranno intendersi quale Contratto, autonomo ed indipendente da ogni ulteriore pattuizione.
Perfezionamento del Contratto. Decorrenza e Durata.
Il Contratto si intenderà concluso al momento in cui l’Ordine, emesso da parte del Cliente, in forma scritta, sarà stato confermato da parte di AM, in forma scritta, a mezzo di Conferma di Ordine. La durata del noleggio e gli ulteriori impegni di noleggio si intenderanno vincolanti, tra le parti, solo a seguito di invio di Conferma di Ordine emessa da AM. La durata minima del noleggio è stabilita in una settimana e potrà essere comunque concordata, tra le parti, sempre e solo per periodi multipli di una settimana.
Eventuali richieste, da parte del Cliente, di prolungamento del Contratto, potranno essere ritenute accettabili solo se trasmesse ad AM, in forma scritta, almeno sino a quattro giorni prima della scadenza del Contratto ed AM abbia accettato, per scritto, tale richiesta di prolungamento, restando inteso tra le parti che ogni e qualunque richiesta di prolungamento dovrà comunque essere della durata di una settimana o di multipli di una settimana. Il periodo di noleggio dei beni da parte del Cliente avrà inizio dal giorno del relativo ritiro, incluso, sino al giorno della relativa restituzione, incluso
Resta tra le parti espressamente inteso che il Contratto si intenderà cessato, a tutti gli effetti, alla scadenza prevista, senza che ciò implichi eventuali relativi impliciti rinnovi del Contratto stesso.
Modalità di ritiro, mantenimento e restituzione dei beni – Obbligo di comunicazione di eventi di danneggiamento e perimento dei beni.
Il Cliente si impegna a provvedere al ritiro ed alla restituzione dei beni, unitamente ai relativi manuali di uso ed imballi, presso il luogo indicato da parte di AM, tramite propri incaricati o altri trasportatori autorizzati, in ogni caso a cura e spese da parte del Cliente. Dal momento del ritiro dei beni il Cliente assume, a proprio esclusivo carico, ogni relativo rischio e responsabilità per la relativa diligente custodia e per il loro mantenimento in buono stato, salvo la normale usura. I beni dovranno essere restituiti nel medesimo stato in cui gli stessi sono stati consegnati, senza che agli stessi siano apportate alterazioni, modifiche, rimozioni, anche di etichette e/o targhe e/o di altri segni identificativi apposti, senza che siano state effettuate riparazioni, tarature; ferme ed impregiudicate, al riguardo, tutte le relative verifiche da parte di AM, anche successivamente alla riconsegna ed anche attinenti al buon funzionamento degli stessi. Il Cliente si impegna a non dare corso a subnoleggi dei beni a terzi e né a mettere comunque i beni a disposizione o nel possesso di terzi, per alcun motivo o ragione, il Cliente dovrà tempestivamente comunicare ad AM, per scritto, ogni e qualunque fatto e/o circostanza di avvenuto danneggiamento e/o distruzione e/o perimento dei beni stessi, anche dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
Responsabilità del Cliente e diritti di AM.
Il Cliente si impegna a utilizzare i beni seguendo le istruzioni fornite da AM e a prendere tutte le precauzioni necessarie affinché i beni siano mantenuti in buono stato d’uso per tutta la durata del Contratto; il Conduttore dichiara e garantisce altresì di avere il know-how e comunque le competenze necessarie o comunque utili per il corretto utilizzo dei beni, di possedere ogni eventuale abilitazione/autorizzazione necessaria per la conduzione dei beni stessi e di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in relazione all’uso del beni noleggiati. Il Cliente è considerato custode dei beni e pertanto risulta responsabile per la custodia degli stessi, nonché dei danni verso cose e/o persone, derivanti dall’uso e/o dalla detenzione degli stessi.
Il Cliente sarà responsabile per lo smarrimento dell’apparecchio, il furto e per ogni danno ad esso comunque arrecato ed AM, in tal caso, avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In caso di smarrimento, furto del bene, il Cliente dovrà, in ogni caso, indennizzare AM per un valore pari al costo di sostituzione dei beni. In caso di danneggiamento, il Cliente sarà tenuto ad indennizzare AM di tutte le spese necessarie alla riparazione dello strumento o, ove non possibile, al valore pari al costo di sostituzione dei beni. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto dei beni, il Cliente sarà comunque tenuto a farsi carico del canone di noleggio nei termini già concordati tra le parti, anche a titolo di penale. Ogni rischio e responsabilità relativi all’uso dell’apparecchio, alla sua custodia, conservazione ed impiego, graveranno per tutta la durata del noleggio esclusivamente a carico del Cliente.
Il mancato funzionamento dei beni per accertati vizi degli stessi, non comporterà comunque la sospensione del contratto né la sospensione o riduzione del canone dovuto e di ogni altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto, ciò anche in deroga espressa all’art. 1584, 1° comma del Cod. Civ., fermo restando che AM provvederà alla sostituzione dei beni stessi con altri identici o con caratteristiche analoghe, tenuto anche conto dello stato d’uso degli stessi beni.
AM si riserva la facoltà, nel corso del rapporto, di procedere alla verifica dello stato d’uso e di conservazione dei beni, anche con accesso ai locali del Cliente.
Pagamento Canoni – Fatturazione – Ritardati pagamenti.
Il canone di noleggio è calcolato per un periodo di 7 giorni consecutivi. Tutti i periodi iniziati contano per un’intera settimana. Il canone di Noleggio è calcolato secondo il Listino di AM, IVA esclusa, in vigore il giorno di emissione della Conferma di Ordine o, eventualmente, il primo giorno di relativa estensione del periodo di noleggio, per quel che concerne la durata di questo periodo. Per i noleggi di lunga durata, il Cliente potrà beneficiare di eventuali riduzioni sul canone, previo accordo scritto da finalizzare comunque con AM.
La fattura sarà emessa al termine del periodo di noleggio, se inferiore alle 4 settimane, per l’importo complessivo. Per periodi di noleggio superiori alle 4 settimane, le fatture saranno emesse con cadenza mensile. II termine di pagamento delle fatture è regolato tra le parti nei termini di cui all’Ordine e Conferma di Ordine. In caso di ritardo nel pagamento, anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute in base al Contratto, il Cliente, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Leg. 9 ottobre 2002 n. 231 per settimana o frazione di settimana di ritardo nel pagamento e comunque in misura non inferiore all’Euribor 3 mesi maggiorato di otto punti in percentuale. Il Cliente consente che AM imputi ogni pagamento in primo luogo agli interessi, quindi alle spese, anche legali, sostenute da AM o previste dal presente contratto e infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo (canone periodico o altri importi dovuti).
Comunicazioni relative a difetti beni o danni per attività di trasporto.
Qualora il Cliente riscontri delle anomalie o difetti di funzionamento dei beni, a seguito della ricezione degli stessi o a seguito di utilizzo fattone, sarà tenuto ad informare immediatamente AM, per iscritto, di tali circostanze, entro e non oltre 3 giorni dalla scoperta di tali fatti.
In caso di rottura o difetti dei beni che possano derivare dalle attività di trasporto dei beni stessi, il Cliente è tenuto ad informarne tempestivamente anche il corriere o trasportatore e a dare corso direttamente ad ogni eventuale iniziativa esperibile, al riguardo, nei confronti di tali soggetti per i fatti che siano riconducibili alla responsabilità degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà, in ogni caso direttamente responsabile nei confronti di AM anche per i fatti di danneggiamento dei beni che siano dovuti all’iniziativa ed alla responsabilità di del corriere o trasportatore.
Risoluzione del Contratto.
Le parti convengono espressamente che ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. AM, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi di:
- a) inadempimento totale o parziale del Cliente all’obbligo di pagamento dei canoni periodici e/o di qualsiasi altra somma posta a suo carico, nel presente Contratto, alle scadenze ivi previste, ovvero inadempimento ad una qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente contratto o dalla legge applicabile; b) inadempimento totale o parziale del Cliente a una qualsiasi obbligazione inerente all’utilizzo dei beni e/o per furto, danneggiamento, per mancata manutenzione, conservazione, restituzione dei beni, anche per caso fortuito o forza maggiore, derivante dal Contratto e/o da altra legge applicabile; c) apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente o di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Cliente;
La risoluzione sarà efficace con gli effetti di cui al successivo art. 8, tuttavia è fatta salva la facoltà del Locatore, a sua esclusiva discrezione, di non invocare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del Contratto di Locazione.
Effetti della risoluzione del Contratto
Il Cliente dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del Contratto, alla restituzione dei beni oggetto del Contratto medesimo, in favore di AM, e al pagamento degli eventuali Canoni scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta ad AM derivante dal Contratto.
AM ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all’ammontare dei Canoni dovuti fino alla data di scadenza del Contratto, originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
Utilizzo dei beni da parte di personale qualificato.
Il Cliente si impegna affinché i beni siano usati solo ed esclusivamente da personale qualificato in accordo alle istruzioni specificate dal costruttore, nel manuale d’uso. Eventuali corsi per l’uso dei beni saranno eseguiti a pagamento presso la sede di AM, secondo quanto concordato a parte tra le parti, anche in termini economici. Il corso è inteso per il solo apprendimento dell’uso dei beni.
Garanzie.
AM ha facoltà di chiedere al Cliente l’eventuale rilascio di una fideiussione a prima richiesta o, in alternativa, il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a favore di AM.
Ciascuna delle succitate garanzie sarà costituita per il pagamento dei canoni periodici e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cliente, secondo lo specifico schema fornito a questi fini da AM e fatto salvo quanto diversamente previsto nella garanzia medesima.
Disposizioni generali.
Il Contratto contiene tutti gli accordi intervenuti fra le parti e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai beni. Qualsiasi modifica avrà efficacia solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti. Il ritardo o l’omissione da parte di AM dell’esercizio dei diritti derivanti dal Contratto, o la tolleranza di comportamenti fra le parti, non costituirà in alcun caso acquiescenza, rinuncia o modifica dei diritti stessi e come tali esercitabili in qualunque momento. Se non diversamente indicato nel Contratto, le comunicazioni tra le parti avranno efficacia esclusivamente se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
Cessione del contratto
Il Cliente autorizza sin d’ora AM a cedere, in tutto o in parte, per quanto di rispettiva competenza, il contratto e i relativi beni, ovvero anche solo i diritti e/o i crediti che dallo stesso contratto derivano, a terzi soggetti e/o società. La cessione sarà efficace nei riguardi del Cliente nel momento in cui verrà allo stesso comunicata da parte del cedente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, ovvero nel momento in cui verrà dallo stesso accettata, in qualunque forma scritta. In caso di cessione, il Cliente dichiara sin da adesso di liberare il cedente dalle obbligazioni cedute. Il Cliente non potrà cedere a terzi il Contratto, non potrà sublocare i beni, trasferirne il possesso o la detenzione o farne oggetto di pegno o garanzia, senza la preventiva autorizzazione scritta di AM.
Spese.
Spese, tasse e imposte afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto ed indiretto, inerente o conseguente anche in futuro alla conclusione, esecuzione o risoluzione di esse, sono a carico esclusivo del Cliente anche se anticipati di fatto a AM. Ai fini dell’imposta di registro le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto a IVA ai sensi del D.P.R. no 634 del 25-10-1972.
Legge applicabile e Foro competente.
Le parti convengono che per ogni eventuale controversia potesse sorgere in dipendenza diretta od indiretta del presente Contratto e per la validità, interpretazione ed esecuzione dello stesso troverà applicazione la Legge Italiana e sarà competente a conoscerne il Tribunale di Monza con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa. Ove l’azione sia promossa da AM questa avrà la facoltà, in via alternativa, di adire anche il Giudice del luogo ove il Cliente ha residenza o domicilio.
Legge applicabile e Foro competente.
Le parti convengono che per ogni eventuale controversia potesse sorgere in dipendenza diretta od indiretta del presente Contratto e per la validità, interpretazione ed esecuzione dello stesso troverà applicazione la Legge Italiana e sarà competente a conoscerne il Tribunale di Monza con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa. Ove l’azione sia promossa da AM questa avrà la facoltà, in via alternativa, di adire anche il Giudice del luogo ove il Cliente ha residenza o domicilio.